Gestione della crisi d’impresa
Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, contenuto nel D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i..
Il Codice disciplina le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici (cfr. art. 1, comma 1).
Il predetto Codice prevede un procedimento unitario per l’accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza compresa la liquidazione giudiziale. Le procedure sono disciplinate in maniera autonoma e separata. Con il nostro aiuto guidiamo in maniera “sartoriale” l’imprenditore in crisi od in stato di precrisi all’interno delle diverse procedure previste dalla legge, che di seguito vengono elencate, a seconda della situazione precisa in cui l’azienda in quel momento versa:
- Composizione negoziata della crisi;
- Accordi di ristrutturazione dei debiti;
- Piano attestato di risanamento;
- Concordato minore;
- Concordato preventivo con riserva o in bianco;
- Liquidazione Giudiziale;
A molte di queste procedure elencate sopra è possibile abbinare anche la Transazione Fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII di cui sotto.

TRANSAZIONE FISCALE AI SENSI DELL’ART. 63 CCII
La transazione fiscale permette di ottenere un pagamento in misura ridotta, e/o dilazionata, dei crediti tributari, sia privilegiati (cioè assistiti da garanzie reali) sia chirografari.
In essa rientrano tutti i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate: quindi l’Irpef, l’Iva (che fino al 2017 era esclusa) l’Irap, l’Ires, l’imposta di registro, le imposte di successione e di donazione e le imposte ipotecarie e catastali, e le relative sanzioni, nonché gli interessi di mora applicati in caso di ritardato pagamento.
Inoltre, la transazione fiscale può comprendere anche i tributi gestiti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli ed i contributi previdenziali ed assistenziali da versare all’Inps e all’Inail; sono esclusi,
invece, i tributi locali (bollo auto, Imu, Tari, ecc.).
La giurisprudenza, però, talvolta ammette che gli Enti titolari del tributo, come i Comuni, possano prendere parte agli accordi di ristrutturazione, e farvi rientrare anche i crediti affidati alle Agenzie di riscossione.
Effettuiamo, senza costi per l’impresa, un incontro con l’Imprenditore in cui valuteremo quale sia la reale necessità dell’impresa definendo le giuste priorità di supporto e consulenza.
Siamo operativi su tutto il territorio nazionale, in quanto possiamo lavorare, oltre che direttamente in azienda, anche online, in videoconferenza
